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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DURANTE…

13 Aprile 2022

Di Paolo Nesta – Nel precedente contributo sulla Formazione e l’Aggiornamento dell’Avvocato, dopo essermi soffermato in merito alla disciplina delle attività formative previste nel Regolamento n. 6/2014 del CNF, avevo preannunciato che successivamente avrei riferito sulle modifiche, di carattere transitorio, al contenuto dell’obbligo formativo in conseguenza della Pandemia Covid- 19.
Il CNF è intervenuto al riguardo con varie delibere, derogando all’art. 12 del Regolamento n. 6/2014 e successive modifiche. Infatti il CNF, con la delibera n. 168, approvata nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020, ha previsto, tra l’altro, che “1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”.
Successivamente il CNF, nella seduta del 20 aprile 2020, deliberava che “in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014…”. Inoltre veniva previsto che “in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014…”.
Contestualmente la validità ed efficacia delle determinazioni di cui alla suindicata delibera, salvo proroghe, veniva prevista per gli eventi da svolgersi sino al 31.12.2020.
Va precisato che con Delibera n. 280 del 19.11.2020 il CNF prorogava la validità della Delibera n. 193 del 20.04.2020 fino al 31.12.2021.
Il CNF, inoltre, con delibera n. 310 del 18.12.2020 ha previsto, altresì, che nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, ciascun iscritto potesse adempiere l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, con possibilità di compensazione sia con i crediti in esubero rispetto ai cinque del 2020 o con i crediti in eccesso conseguiti nel triennio formativo 2017 / 2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.
Infine il CNF, con delibera n. 513 del 17.12.2021 ha sancito che: l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento; 7) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247/2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 8) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
Paolo Nesta
(Dipartimento Comunicazione – Andrea Pontecorvo)

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