News

UFFICIO PARERI E CONCILIAZIONI COA ROMA: COMPITI…

18 Gennaio 2024

UFFICIO PARERI E CONCILIAZIONI COA ROMA: COMPITI E PREROGATIVE
– Sono 1.416 i pareri sulla congruità presentati presso l’Ordine capitolino nel corso del 2023, a cui occorre aggiungere 76 istanze di conciliazione. Responsabile dell’Ufficio dell’Ordine è la Consigliere Avv. Cristina Tamburro, coadiuvata dalla Consigliere Avv. Carla Canale. “L’attività del Consiglio è disciplinata dall’art. 29 della Legge professionale, che al precedente articolo 13, comma nono, specifica: In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al COA affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’Iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata” spiega il Consigliere Tamburro, che aggiunge: “I Colleghi interessati al rilascio di parere di congruità possono presentare apposita istanza, corredandola delle indicazioni in fatto e dei documenti necessari alla valutazione della attività professionale. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale. All’esito del procedimento ─in pendenza del quale potrà essere esperito il tentativo di conciliazione, ovvero effettuata ulteriore attività istruttoria─ il Consiglio dell’Ordine provvede alla liquidazione dei compensi per l’attività prestata, applicando i parametri di cui al DM vigente pro tempore”.
Ma attenzione, sottolinea il Consigliere Canale: “il Consiglio non può procedere alla liquidazione in caso di accordo con il Cliente, né nel caso in cui l’incarico professionale non sia cessato. Inoltre, il rilascio di parere di congruità è subordinato al pagamento di un diritto, in percentuale sulla somma richiesta per compensi, determinato in considerazione del reddito professionale dichiarato dall’Avvocato nell’anno precedente; sussiste, allo stato, esenzione dal pagamento per i redditi inferiori ad € 35.000”.
Anche la modulistica per i Colleghi interessati ad esperire un tentativo di conciliazione con il Cliente La modulistica è ovviamente disponibile sul sito istituzionale. Laddove il tentativo di conciliazione, esperito dinanzi al Consigliere delegato, abbia esito positivo, viene redatto processo verbale di comparizione, in cui si dà atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell’intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione. Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell’attestazione di avvenuto esperimento del procedimento.

Scarica qui la modulistica

Ufficio Comunicazione COA Roma, Avv. Andrea Pontecorvo

Ultime News