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PATROCINIO STRAGIUDIZIALE -Informativa

12 Gennaio 2024

Gentile Collega,
con la presente Ti informiamo che, in attuazione del Decreto del Ministero della Giustizia 1° agosto 2023, la Direzione Generale del Ministero ha sviluppato la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita.
L’Avvocato che ha seguito, con esito positivo, una mediazione o una negoziazione assistita è tenuto a richiedere un parere di congruità all’Ordine territorialmente competente, utilizzando l’applicativo ‘Istanza patrocinio stragiudiziale’ all’interno del Portale online lsg.giustizia.it, fornito dal Ministero della Giustizia. L’applicativo è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
Si ricorda che il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente è assicurato nel procedimento di
mediazione nei soli casi di cui all’art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010, e nel procedimento di negoziazione assistita
nei soli casi di cui all’art. 3, co. 1, D.L. 132/2014.
L’istanza di liquidazione, per la quale si richiede il parere di congruità deve essere redatta sulla base degli
importi illustrati nella tabella n. 25-bis allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti della metà (art. 4, co. 1, D.M. 1° agosto 2023).
Per ulteriori informazioni sulle modalità di deposito delle istanze di liquidazione, si rimanda al “Manuale
Utente – versione 1.4 del 21/12/2023” fornito dal Ministero della Giustizia, che si allega.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Art. 5

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Art. 3

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.

CONSULTA QUI IL MANUALE UTENTE (versione 1.4 del 21/12/2023)

Ufficio Comunicazione COA Roma, Avv. Andrea Pontecorvo

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