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La notifica va eseguita sempre alla PEC…

07.04.2022 – di Paolo Voltaggio

La digitalizzazione e, con essa, il domicilio digitale ha ormai completamente svuotato la domiciliazione presso l’Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede e sancito la fine del c.d. tuziorismo che suggeriva comunque l’indicazione di una domiciliazione “fisica” presso un Collega con studio presso l’Ufficio Giudiziario del procedimento.

La Corte di Cassazione, sentenza n 9232 del 22 marzo 2022 , infatti, ha precisato che la notifica al nuovo procuratore – indicato anche come domiciliatario ma avente studio in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, sia idonea, in mancanza di una espressa revoca della domiciliazione, a valere come indicazione tacita di nuova domiciliazione – è effettuata validamente alla sua pec.

Il ricorrente riteneva del tutto inefficace una domiciliazione se non effettuata in luogo coincidente con la sede dell’ufficio giudiziario adito.

La Corte ha ritenuto invece tale tesi superata dalla evoluzione normativa.

Rilevava il Procuratore generale che, a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’atto (nella specie dell’appello) va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal REGINDE anche ove non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914 del 2018, Cass. n. 30139 del 2017, Cass. n. 17048 del 2017).

La norma che introduce il domicilio digitale non solo depotenzia la rilevanza dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad esempio per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà la notificazione dell’atto in cancelleria ma la imporrà pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l’impossibilità di effettuare tale notificazione per causa al medesimo imputabile), ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche l’articolo 82 del Regio decreto n. 37 del 1934 (laddove prevede, al secondo comma, che, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio e’ in corso, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria).

Infatti, stante l’attuale obbligo di notificazione degli atti giudiziari tramite PEC presso gli elenchi o registri normativamente indicati, il domicilio fisico potrà avere un rilievo unicamente residuale, in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (Cass. n. 14914 del 2018: Cass.n. 14140 del 2019).

Il principio così richiamato deve trovare certamente applicazione nei casi come quello in cui il destinatario della notificazione abbia omesso, dopo aver revocato il mandato al precedente difensore, di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite con la conseguente necessità di ricorrere alla notificazione presso il (nuovo) domicilio digitale del destinatario.

Paolo Voltaggio
(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)