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Formazione professionale – Offerta formativa eventi gratuiti accreditati l’11 luglio 2024
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Con sentenza n. 128 del 22 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, (testo integrale della sentenza).
La sentenza, corretta nella sua motivazione, impatta con effetti preoccupanti e ad horas nelle procedure in corso, dovendosi individuare con estrema urgenza il dies a quo del termine di 6 mesi per la riassunzione.
Per effetto della declaratoria di incostituzionalità e tenuto conto della Circolare della Sezione Esecuzioni che prevede “l’onere per il creditore titolato più diligente di depositare ricorso in riassunzione” poiché la sospensione ex lege dovrebbe ritenersi cessata al 31.12.2020, potrebbe ipotizzarsi che l’istanza di riassunzione del processo sospeso vada depositata entro il prossimo 30 giugno (6 mesi dalla cessazione della sospensione).
Nel rimandare all’approfondimento richiesto dal Consiglio a taluni magistrati di Cassazione componenti del Comitato scientifico della Rivista In Executivis e all’articolo pubblicato nel sito (leggi l’articolo), giacché la riassunzione ex art. 627 c.p.c. effettuata entro il 30/6/2021 elimina tout court qualsivoglia dubbio sulla sua tempestività del ricorso in riassunzione, considerato il provvedimento assunto dal Presidente e dai GG.EE. della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma in data 24 giugno 2021 (il testo del provvedimento), segnaliamo ai Colleghi di valutare se depositare entro il 30 giugno 2021 il ricorso in riassunzione nelle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, interessate quindi dalla sospensione ex lege.
Roma, 25 giugno 2021
Avv. Paolo Voltaggio
Consigliere Coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari del COA
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